Il Tribunale penale di Macerata, ufficio GIP-GUP,  nella  persona
del dott. Giovanni M. Manzoni, premesso che in data 12 febbraio  2020
il PM chiedeva procedersi con incidente probatorio alla audizione  di
P A , minorenne persona offesa del reato di cui  all'art.  609-quater
del codice penale, e di T A , minorenne gia' escussa a SIT in  quanto
a conoscenza di circostanze rilevanti (era presente a un episodio  di
rilevanza probatoria nel quale  la  P  teneva  condotte  sessualmente
esplicite nei confronti dell'odierno indagato che cercava di  eludere
le stesse ed in altre occasioni raccoglieva confidenze della amica). 
    Tanto premesso questo giudice 
 
                               Osserva 
 
    L'art. 392 del codice di procedura penale prevede che: 
      1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e
la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al  giudice  che
si proceda con incidente probatorio: 
        a) all'assunzione della testimonianza di una persona,  quando
vi e' fondato motivo di ritenere che  la  stessa  non  potra'  essere
esaminata nel dibattimento per infermita' o altro grave impedimento; 
        b) all'assunzione di una testimonianza quando,  per  elementi
concreti e specifici, vi e' fondato motivo di ritenere che la persona
sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro  o  di
altra utilita' affinche' non deponga o deponga il falso; 
        c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su  fatti
concernenti la responsabilita' di altri; 
        d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210; 
        e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio
o al pubblico ministerohanno reso dichiarazioni discordanti, 
        f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se  la  prova
riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato e' soggetto  a
modificazione non evitabile; 
        g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di  urgenza
non consentono di rinviare l'atto al dibattimento. 
      1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572,
600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se  relativi  al  materiale
pornografico di cui all'articolo  600-quater.1,  600-quinquies,  601,
602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,  609-undecies  e
612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche  su  richiesta
della persona offesa, o la persona sottoposta alle  indagini  possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della
testimonianza  di  persona  minorenne  ovvero  della  persona  offesa
maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. 
    In ogni caso, quando la persona offesa  versa  in  condizione  di
particolare vulnerabilita', il pubblico ministero, anche su richiesta
della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono  chiedere
che si proceda con  incidente  probatorio  all'assunzione  della  sua
testimonianza. 
    Nel caso di specie il PM ha chiesto di procedersi alla  audizione
della persona offesa del reato p.e p. dall'art.  609-quater,  nonche'
di altra persona minorenne, da escutere quale  testimone  rispetto  a
vicende rilevanti per  la  ricostruzione  dei  fatti  (sarebbe  stata
presente ad un episodio narrato dalla PO). 
    Il tenore della norma appare prevedere in tal caso l'obbligo  per
il GIP adito di ammettere incidente probatorio in  relazione  a  tale
ultima richiesta (la norma parla di «testimonianza di persona  offesa
minorenne», senza prevedere la necessita' che la stessa  sia  persona
offesa del reato, come invece espressamente  richiesto  nel  caso  la
stessa  sia  maggiorenne)  e  la  corte  di  Cassazione  ha  peraltro
espressamente  qualificato  come  abnorme  il  rigetto  del  GIP   di
ammettere  incidente  probatorio  nei  casi  di  cui  all'art.   392,
commea 1-bis del codice di procedura penale -  v.  da  ultimo  Cass.,
sez. III, sent. 16 maggio 2019 (dep. 26 luglio 2019), n. 34091. 
    Dubita  questo  GIP  della  legittimita'   costituzionale   della
previsione di cui all'art. 392, comma  l-bis,  per  come  nel  tenore
attuale, per contrarieta' della stessa agli artt. 3 e 111 della carta
costituzionale. 
    Se certamente i reati di cui all'art. 392, comma l-bis del codice
di procedura penale sono particolarmente odiosi e il triste  fenomeno
della violenza sulle  donne  o  sui  minori  necessita'  di  adeguato
contrasto normativo (per inciso, e pur se  non  rileva  nel  caso  di
specie, si osserva  peraltro  che  la  previsione  normativa  di  cui
all'art. 392, comma l-bis del codice di procedura penale  appare  del
tutto generica, talche' ben si potrebbe applicare a condotte di  mera
molestia sessuale commesse da una ragazza in danno di maschio di eta'
matura e di robusta costituzione fisio-psichica, tale da non  potersi
pertanto secondo ogni  ragionevolezza  ritenere  lo  stesso  soggetto
debole o passibile di gravi traumi nel ripercorrere la  vicenda  ...)
si ritiene di dubbia  ragionevolezza  la  previsione  di  imporre  la
anticipazione in sede predibattimentale della audizione di  minorenni
che siano meri testimoni rispetto ai fatti per i quali si procede,  a
prescindere  da  ogni  valutazione  in  concreto   in   ordine   alle
specificita' del singolo caso, alla concreta prevedibilita' o meno di
possibili conseguenze traumatiche della loro audizione, alla esigenza
o meno di anticipata audizione degli stessi. 
    Se, infatti, puo' essere in linea di massima  (v.  sopra)  logico
procedere quanto prima  alla  audizione  della  vittima  al  fine  di
evitare possibili fenomeni di vittimizzazione secondaria,  tanto  non
si ravvisa ove il teste non rivesta la qualifica di PO. 
    In tal caso, infatti, non  vi  e'  alcun  motivo  di  ritenere  a
priori: 
      ne'  che  la  audizione  dibattimentale  dello   stesso   possa
risultargli  traumatizzante,   a   prescindere   da   ogni   concreta
valutazione  sulle  circostanze  del  fatto  e  sui  contenuti  della
deposizione che e' chiamato a rendere; 
      ne' che la  memoria  del  teste  (peraltro  nel  caso  concreto
ultrasedicenne e quindi ben capace di avere futura memoria dei fatti)
si perda  nei  tempi  ordinariamente  necessari  per  la  istruttoria
dibattimentale (e ove nel caso concreto si ravvisasse tale profilo  -
come peraltro ben puo' verificarsi in  caso  di  testimone  minorenne
chiamato a deporre in relazione ad altri reati - ben soccorrerebbe la
ordinaria disciplina di cui all'art. 392, comma l del codice penale -
cfr ordinanza Corte costituzionale l08/2003 «...  eventuali  esigenze
di anticipazione della testimonianza, al fine di accertare i fatti  e
di assicurare la genuinita' della prova, nel caso in cui si tratti di
persone  le  quali  presentino  condizioni  mentali  o  psichiche  di
particolare fragilita', che facciano  ritenere  fondatamente  che  la
testimonianza  medesima  non  possa  essere  utilmente  assunta   nel
dibattimento, possono trovare adeguata soddisfazione  attraverso  una
corretta applicazione delle previsioni di cui all'art. 392, comma  l,
lettere a e b, codice di procedura penale, relative alle  ipotesi  di
infermita'  o  altro  grave   impedimento,   e   di   esposizione   a
condizionamenti esterni, che giustificano  il  ricorso  all'incidente
probatorio»). 
    La audizione dei testimoni minorenni al di fuori  della  naturale
sede dibattimentale comporta, pertanto, ad avviso di questo  GIP,  in
questi casi (incidente probatorio correlato  solo  ed  esclusivamente
alla tipologia di reati ed alla eta' del  testimone)  una  immotivata
perdita del  contatto  tra  il  dichiarante  e  l'organo  deputato  a
emettere sentenza, con violazione, senza alcuna necessita' o utilita'
processuale, dell'ordinaria necessita'  che  le  dichiarazioni  siano
rese avanti al giudice  dibattimentale  nel  prosieguo  competente  a
decidere. 
    Tanto, peraltro, in materia di reati  per  i  quali  puo'  essere
particolarmente rilevante la diretta assunzione della prova da  parte
del giudice, che solo in tale modo puo' avere cognizione di tutte  le
sfumature -  dichiarative,  vocali,  espressive  -  concorrenti  alla
formazione del suo convincimento. 
    Appare infatti opportuno ricordare che  la  Corte  costituzionale
con sentenza 205/10 ha ricordato  come  «il  diritto  "all'assunzione
della prova davanti al giudice chiamato a decidere" - diritto che, in
base alla ricordata giurisprudenza di questa Corte, la parte esercita
nel  chiedere  la  rinnovazione  dell'esame  del  dichiarante  -   si
raccorda, almeno per quanto attiene all'imputato, anche alla garanzia
prevista dall'art. 111,  terzo  comma,  Cost.,  nella  parte  in  cui
riconosce alla "persona accusata  di  un  reato  [...]  la  facolta',
davanti al giudice, di interrogare o di far  interrogare  le  persone
che  rendono  dichiarazioni  a  suo  carico"  e   "di   ottenere   la
convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle  stesse
condizioni dell'accusa"; 
      che  viene  quindi  in  rilievo,  a   tale   riguardo,   quanto
reiteratamente affermato proprio  dalla  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo - dalle cui censure, secondo il rimettente,  l'accoglimento
della questione dovrebbe mettere l'Italia al riparo  -  in  relazione
all'omologa previsione dell'art. 6, paragrafo 3,  lettera  d),  della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata
con legge 4 agosto 1955, n. 848 (previsione che e' servita da modello
a quella dell'art. 111 Cost., dianzi ricordata):  e,  cioe',  che  la
possibilita', per l'imputato, di  confrontarsi  con  i  testimoni  in
presenza del giudice che dovra' poi decidere sul merito delle  accuse
costituisce una garanzia del processo  equo,  in  quanto  permette  a
quest'ultimo di formarsi  un  'opinione  circa  la  credibilita'  dei
testimoni fondata su un'osservazione diretta del loro  comportamento,
con la conseguenza che ogni  mutamento  di  composizione  dell'organo
giudicante  deve  comportare,  di  nonna,  una  nuova  audizione  del
testimone le cui  dichiarazioni  possano  apparire  determinanti  per
l'esito del processo (sentenza 27  settembre  2007,  Reiner  e  altri
contro Romania; sentenza 30  novembre  2006,  Grecu  contro  Romania;
sentenza  10  febbraio  2005,  Graviano  contro  Italia;  sentenza  4
dicembre 2003, Milan contro Italia, sentenza 9  luglio  2002,  P.  K.
contro Finlandia); 
      che la ratio giustificatrice della rinnovazione della prova non
si richiama, dunque, ad una presunta  incompletezza  o  inadeguatezza
della originaria  escussione,  ma  si  fonda  sulla  opportunita'  di
mantenere  un  diverso  e  diretto  rapporto  tra  giudice  e  prova,
particolarmente quella dichiarativa,  non  garantito  dalla  semplice
lettura dei verbali: vale a dire la diretta percezione, da parte  del
giudice  deliberante,  della  prova  stessa  nel  momento  della  sua
formazione, cosi' da poterne cogliere tutti i  connotati  espressivi,
anche quelli di carattere non verbale, particolarmente  prodotti  dal
metodo dialettico dell'esame e del controesame; connotati che possono
rivelarsi  utili  nel  giudizio  di  attendibilita'   del   risultato
probatorio, cosi' da  poterne  poi  dare  compiutamente  conto  nella
motivazione ai sensi di  quanto  previsto  dall'art.  546,  comma  l,
lettera e) del codice di procedura penale». 
    Considerazioni che si ritengono pienamente condivisibili, ove non
soccombenti  rispetto  a  contrapposte  esigenze  di  non   inferiore
rilevanza  (es.  tutela  del  dichiarante,  necessita'  di   impedire
un'irrazionale prolungamento dei tempi  del  processo,  elisione  dei
rischi di dispersione probatoria...); esigenze che nel caso  concreto
come detto non si ravvisano. 
    Ne' a tale vulnus puo' rimediarsi, ad avviso di  questo  giudice,
in forza della previsione di  cui  all'art.  190,  comma  l-bis,  che
prevede che nei casi di cui all'art. 609-quater la parte possa essere
risentita «se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario
sulla base di specifiche esigenze». 
    Si tratta, infatti, di norme eccezionale e di particolare  rigore
(«necessario... specifiche esigenze»), suscettibile  di  applicazione
discrezionale da parte del giudice dibattimentale e che non rileva ai
fini della immotivata deroga alla regola generale per cui la prova si
forma nel dibattimento e avanti al giudice chiamato a decidere. 
    Trattasi, poi, in tal caso, di rinnovare la audizione del  teste,
con correlata doppia sollecitazione emotiva e mnemonica dello stesso;
profilo che notoriamente per quanto possibile e'  meglio  evitare,  e
cio' tanto piu' quando trattasi di soggetto minorenne. 
    Analogamente non dirimente appare la previsione di  cui  all'art.
398, comma 5-bis del codice  di  procedura  penale,  che  prevede  la
riproduzione  integrale  con  mezzi  di  riproduzione  fonografica  o
audiovisiva,  attesa  la  differente  valenza  di   tali   forme   di
riproduzione  rispetto  alla  percezione  diretta  ed  immediata   e,
comunque, non garantendo la sola fonoregistrazione la percezione  del
decidente su  tutti  gli  eventuali  dati  comunicativi  non  verbali
(spesso  elusivi,  minimali  e  non  riproducibili  a  verbale)   che
potrebbero  emergere  nel   corso   della   testimonianza,   ne'   la
possibilita'  per  il  giudice  chiamato  a   decidere   di   gestire
direttamente l'esame  del  teste,  cogliendone  nell'immediatezza  le
sfumature  e  valutando   gli   eventuali   profili   meritevoli   di
approfondimento. 
    Quanto, poi, alla necessita' di assicurare al testimone minorenne
adeguate modalita' di assunzione della sua deposizione e'  appena  il
caso di ricordare che gli artt. 472 uc e 498 del codice di  procedura
penale prevedono modalita' di escussione tali da tutelare  pienamente
il teste minorenne anche in sede dibattimentale. 
    Deve ulteriormente evidenziarsi che ad avviso di  questo  GIP  e'
del tutto illogico prevedere la necessita' di procedere ad  incidente
probatorio, ove richiesto dal PM, in  relazione  alla  audizione  del
soggetto minorenne che sia  mero  testimone  chiamato  a  deporre  in
fascicolo pendente per i reati di cui all'art. 392, comma  1-bis  del
codice di procedura penale (anche ad es. un soggetto  terzo  chiamato
solo a riferire di aver visto l'indagato entrare nella  stanza  della
PO, e con dichiarazioni pertanto di limitatissimo impatto emotivo nel
ripercorrere i fatti vissuti e del tutto neutre rispetto alla  natura
del fatto per il quale  si  procede),  mentre  tale  obbligo  non  e'
previsto in relazione a reati anche ben  piu'  gravi  alla  luce  del
range edittale prefigurato dal legislatore (es 575,  630  del  codice
penale...), con correlata violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    Si tratta, in altri termini, di scelta legislativa che non  trova
spiegazione: 
      ne'  nella  mera  veste  di  minorenne  del  teste  (di  regola
irrilevante ai fini che  oggi  occupano,  dato  che  al  di  la'  dei
presenti casi eccezionali il teste minorenne deve essere  escusso  in
sede dibattimentale); 
      ne' nella gravita dei reati per i quali si procede  (per  altri
piu' gravi non e' prevista tale disciplina); 
      ne' in una necessita' di tutela del  teste,  che  ove  non  sia
persona  offesa  non  vi  e'  motivo  di  ritenere   (a   priori   ed
indistintamente, per il solo titolo di  reato,  peraltro  anche  meno
grave di altri per  i  quali  non  e'  imposta  la  effettuazione  di
incidente probatorio) abbia necessita' di particolare attenzione,  al
fine di evitare allo stesso traumatizzazioni secondarie. 
    La ritenuta arbitrarieta' della scelta legislativa,  che  sottrae
la audizione del teste alla ordinaria sede dibattimentale,  comporta,
pertanto, possibile violazione dell'art.  3  della  costituzione,  in
relazione  peraltro  alla  immotivata  lesione  del  principio  della
(preferenziale) audizione del teste da parte del giudice  chiamato  a
decidere. 
    La questione appare poi rilevante nel presente  giudizio,  atteso
che non si ravvisa nel caso di specie alcuna esigenza  di  procedersi
ad incidente probatorio correlata a situazioni di pregiudizio per  la
veridicita'  delle  dichiarazioni  della  testimone   minorenne   ove
differite alla naturale sede dibattimentale o esigenze di particolare
tutela   della   stessa,   affrontabili   solo   con   lo   strumento
dell'incidente probatorio. 
    Si impone poi sospensione dell'intero  procedimento,  impossibile
la remissione alla Corte e  sospensione  parziale  dello  stesso  (v.
Cass. 25124/18)